COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 178 del 20/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CASETTE D’ETE 1968 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 120 SEGUITO GARA PINTURETTA FALCOR/CASETTE D’ETE DEL 2.4.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 172 del 7.4.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 178 del 20/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CASETTE D’ETE 1968 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 120 SEGUITO GARA PINTURETTA FALCOR/CASETTE D’ETE DEL 2.4.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 172 del 7.4.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Casette d’Ete 1968 la sanzione dell’ammenda di € 120,00 per il comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Casette d’Ete 1968, chiedendo la riduzione della sanzione impugnata in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti realmente accaduti ed in considerazione di trovarsi in campo avverso. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che dalla metà del secondo tempo e fino alla fine della gara, i sostenitori ospiti lo insultarono volgarmente ed uno di essi, seguendolo lungo la recinzione, lo minacciò reiteratamente. Alla fine dell’incontro, due di essi si arrampicarono sulla rete di recinzione, nei pressi degli spogliatoi, continuando ad insultarlo e minacciarlo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, con le modalità puntualmente descritte dall’ufficiale di gara; • ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi; • ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, che la sanzione applicata dal primo Giudice alla Società debba essere confermata. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Casette d’Ete 1968 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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