COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CLUENTINA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CERRETO CALCIO/CLUENTINA CALCIO DEL 21.3.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES MACERATA GIRONE “C” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 60 del 23.3.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CLUENTINA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CERRETO CALCIO/CLUENTINA CALCIO DEL 21.3.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES MACERATA GIRONE “C” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 60 del 23.3.2011) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - alla Cluentina Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara suindicata con il risultato di 3 a 0; - squalifica per tre gare effettive ai calciatori Baglioni Lorenzo e Pistolesi Francesco Alfredo; - squalifica fino al 31 gennaio 2012 al calciatore Salvucci Eros; - squalifica fino al 31 marzo 2013 al sig. Mogetta Marco, allenatore non iscritto all’Albo. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo la Cluentina Calcio, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate, nonché la riforma della decisione sull’esito gara. A dire della reclamante: - il Baglioni venne ripetutamente colpito, in rapida successione, da ben tre giocatori avversari, seguendone una baruffa generale che coinvolse altri componenti delle due squadre intervenuti per difendere i rispettivi compagni; - il Mogetta intervenne solo per far tornare la calma in campo: non offese né minacciò l’arbitro, né tantomeno gli sputò in faccia; - il Salvucci non colpì nessuno e non fu mai espulso; - in conclusione, non vi fu certo un’aggressione dei propri tesserati nei confronti di quelli del Cerreto Calcio: vi fu un reciproco scambio di scorrettezze, in un contesto di fallosità generale ed in un ambiente molto poco amichevole. All’odierna riunione è comparsa la società illustrando ulteriormente i motivi di reclamo ed insistendo per l’accoglimento delle dispiegate conclusioni. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente l’esito gara per difetto di contraddittorio, non risultando agli atti l’avvenuta notifica del gravame alla controparte, come richiesto dall’art. 46, 5° comma, del Cgs; • ritenuto il calciatore Salvucci responsabile di condotta violenta, connotata da particolare gravità, nei confronti di un avversario e di condotta irriguardosa aggravata nei confronti del direttore di gara; • ritenuto che le condotte ascritte ai calciatori Baglioni e Pistolesi siano state correttamente inquadrate dal primo Giudice nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Cgs ed adeguatamente punite con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto che la gravità della condotta ascritta al Mogetta, per avere offeso ed attinto con uno sputo in pieno viso il direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, tenuto altresì conto del ruolo rivestito, nell’occasione, dal tesserato. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dalla Cluentina Calcio, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente l’esito gara per difetto di contraddittorio; - lo accoglie nella parte relativa alla sanzione inflitta al calciatore Salvucci Eros, per l’effetto riducendogli la squalifica al 31 luglio 2011; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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