COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MANCINI RUGGERO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA RIONE PACE/MANCINI RUGGERO DEL 26.3.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “G” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 62 del 30.3.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MANCINI RUGGERO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA RIONE PACE/MANCINI RUGGERO DEL 26.3.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “G” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 62 del 30.3.2011). Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Mariotti Massimiliano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive, per il comportamento da questi tenuto, dopo essere stato espulso ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Mancini Ruggero chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare nei confronti del direttore di gara, ma senza minacce e senza mai venirne a contatto fisico, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Mariotti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che il rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata, non consente dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del calciatore; • ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa violazione del principio di congruità, risultando la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto della S.S. Mancini Ruggero ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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