COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ASS. CALCIO A 5 SAMBENEDETTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECOSARO/SAMBENEDETTESE DEL 14.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIOA CINQUE SERIE C2 GIRONE “O” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ASS. CALCIO A 5 SAMBENEDETTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECOSARO/SAMBENEDETTESE DEL 14.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIOA CINQUE SERIE C2 GIRONE “O” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, sulla base degli atti ufficiali, rilevando che la gara emarginata non si era disputata per impraticabilità del campo, ne disponeva la ripetizione dandone mandato al competente Comitato Regionale. Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo l’Ass. Calcio a 5 Sambenedettese chiedendo l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società ospitante e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore. A dire della reclamante, la responsabilità per la mancata disputa della gara doveva ascriversi unicamente alla società Montecosaro per difetto di manutenzione del proprio impianto sportivo e conseguente impraticabilità dello stesso, accertata dall’arbitro, per lo stato del fondo reso particolarmente scivoloso dalla condensa ivi presente. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere accertato e decretato l’impraticabilità del campo di gioco perché particolarmente scivoloso e, quindi, pericoloso a causa dell’umidità. La società ospitante, da lui invitata ad intervenire, provvedeva con degli stracci ed accendendo il riscaldamento, tuttavia, non funzionante, rimanendo quindi inalterate le condizioni del campo di gioco. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene il gravame fondato e quindi meritevole di accoglimento. Va preliminarmente rilevato che, in base alla normativa federale vigente in materia, al momento dell’iscrizione al campionato, la società deve dimostrare di avere la piena e permanente disponibilità di un impianto di gioco che risponda ai requisiti richiesti. Ciò comporta che, qualora intervengano fatti ad esso relativi che determinino l’impossibilità di effettuare una gara, la relativa responsabilità ricada, inevitabilmente, sulla società ospitante, salvo accadimenti di eventi impeditivi determinati da forza maggiore. Nel caso di specie, l’A.S.D. Audax Montecosaro deve ritenersi responsabile dell’inefficienza dell’impianto. E’ infatti riscontrabile dagli atti che la causa che ha determinato l’impraticabilità del terreno di gioco è riconducibile al cattivo stato di manutenzione dell’impianto e, peraltro, non è stata dedotta né comunque provata l’eccezionalità dell’evento. La giurisprudenza sportiva è costante nell’evidenziare come la forza maggiore postuli l’assenza di ogni responsabilità, a titolo di dolo o di colpa, di chi la invoca. Richiede inoltre che venga fornita dallo stesso la prova rigorosissima che il fatto si è verificato senza colpa dell’agente. Nel caso di specie era dunque onere della società ospitante, per escluderne la responsabilità, dimostrare che l’impedimento fosse assoluto e che nessun addebito, neppure a titolo di colpa, potesse esserle mosso. Tale prova è mancata. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’Ass. Calcio a 5 Sambenedettese, annulla l’impugnata delibera ed applica all’A.S.D. Audax Montecosaro la sanzione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0 a 6. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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