COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. PINTURETTA FALCOR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BIRILLI MAICOL SEGUITO GARA PINTURETTA/AZZURRA DEL 19.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 163 del 23.3.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 172 del 07/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S. PINTURETTA FALCOR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BIRILLI MAICOL SEGUITO GARA PINTURETTA/AZZURRA DEL 19.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” -
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 163 del 23.3.2011).
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Birilli Maicol, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un giocatore avversario.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Pinturetta Falcor chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’avversario che lo aveva colpito, toccandolo anche ma involontariamente, riprendendolo altresì per avere questi simulato, cadendo a terra, di essere stato colpito.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Birilli perché, nell’occasione, dapprima diede una lieve testata e poi insultò un giocatore della squadra avversaria che lo aveva in precedenza colpito con una ginocchiata alla schiena.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto il calciatore Birilli responsabile della violazione ascrittagli;
• ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Pinturetta Falcor, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Birilli Maicol a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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