COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. TORRESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PORTO SANT’ELPIDIO/TORRESE DEL 19.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 163 del 23.3.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 07/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. TORRESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PORTO SANT’ELPIDIO/TORRESE DEL 19.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 163 del 23.3.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 200,00 all’A.S. Torrese; - squalifica per due, tre ed otto gare effettive rispettivamente ai calciatori Delpapa Matteo, Aria Daniele e Cantarini Leonardo, tutti asseritamente tesserati per la reclamante; - squalifica fino al 6 aprile 2011 all’allenatore Malaspina Giampaolo; - inibizione fino al 20 aprile 2011 ciascuno ai sigg. Paoletti Paolo e Paoletti Daniele; - inibizione fino al 6 aprile 2011 al sig. Ventura Vittorio. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’A.S. Torrese, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante: - all’incontro, disputato sul campo della società avversaria, non erano presenti propri sostenitori, ma solamente alcuni dirigenti, peraltro sanzionati autonomamente; - ingiusta, eccessiva e sproporzionata sarebbe la sanzione inflitta al calciatore Cantarini, in quanto questi si rivolse all’assistente arbitrale solo successivamente alla ritenuta ingiusta sua espulsione, rimanendo comunque sempre ad una distanza dallo stesso non inferiore a cinque metri; - il calciatore Aria non protestò nei confronti dell’arbitro, ma, in quanto capitano, si limitò a chiedergli spiegazioni sul suo operato. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente le sanzioni delle squalifiche inflitte al calciatore Delpapa Matteo e dell’allenatore Malaspina Giampaolo, rispettivamente per due gare effettive e fino al 6 aprile 2011, nonché le inibizioni applicate ai dirigenti Paoletti Paolo e Paoletti Daniele, fino al 20 aprile 2011, e Ventura Vittorio, fino al 6 aprile 2011: tutte inferiori al minimo e, quindi, non impugnabili a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) e b) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, con le modalità puntualmente descritte dall’ufficiale di gara, ed adeguatamente sanzionata nella misura determinata dal primo Giudice; • considerato che la sanzione inflitta al calciatore Aria Daniele è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del ridetto calciatore: 1) espulsione per doppia ammonizione per proteste; 2) per espressioni offensive ed intimidatorie rivolte, a fine gara, all’arbitro e che, pertanto, la gravità della complessiva condotta ascrittagli, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica; • ritenuto che al calciatore Cantarini Leonardo - responsabile di condotta irriguardosa aggravata nei confronti di un assistente arbitrale e di utilizzo di espressioni blasfeme - debba applicarsi la sanzione prevista dall’art. 19, 4° comma, lett. a) del Cgs nella misura di cui al dispositivo, risultante dall’applicazione delle ritenute circostanze aggravanti. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’A.S. Torrese, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente le sanzioni inflitte al calciatore Delpapa Matteo, all’allenatore Malaspina Giampaolo, ai dirigenti Paoletti Paolo, Paoletti Daniele e Ventura Vittorio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. a) e b) del Codice di giustizia sportiva; - lo accoglie nella parte relativa alla sanzione inflitta al calciatore Cantarini Leonardo, per l’effetto riducendogli la squalifica a quattro giornate di gara; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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