COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 01/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP/TORRESE DEL 19.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 163 del 23.3.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 01/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP/TORRESE DEL 19.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 163 del 23.3.2011). Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Cocciaretto Claudio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perché “espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara rivolgeva all’arbitro frasi offensive”. Lo stesso Giudicante, applicava all’A.S.D. Calcio Porto S. Elpidio MP la sanzione dell’ammenda di € 200,00 “per aver permesso al termine della gara ad alcuni estranei di entrare nello spazio antistante gli spogliatoi per insultare e minacciare la terna arbitrale”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Calcio Porto S. Elpidio MP, chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una diminuzione della sanzione pecuniaria, nonché la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, ritenuta eccessiva in raffronto a quanto effettivamente accaduto. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale, indicando all’uopo i dirigenti delle altre società presenti e l’arbitro dell’altra gara disputatasi in contemporanea nel medesimo impianto sportivo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che: - il Cocciaretto, espulso per doppia ammonizione, al termine della gara, lo attese davanti agli spogliatoi e lo insultò pesantemente; - al termine dell’incontro, quattro o cinque persone non autorizzate, di certo interessate all’incontro de quo, entrarono nello spazio antistante gli spogliatoi e lo insultarono e minacciarono. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; • ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori e dirigenti, con le modalità puntualmente descritte dagli ufficiali di gara, ed adeguatamente sanzionata nella misura determinata dal primo Giudice; • considerato che la sanzione inflitta al Cocciaretto è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del ridetto calciatore: 1) espulsione per doppia ammonizione a seguito di fallo di gioco e proteste; 2) per espressioni offensive rivolte all’arbitro; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Porto S. Elpidio MP ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it