COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 01/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO 1899 ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORRADETTI ALESSANDRO SEGUITO GARA REAL METAURO/GROTTAMMARE DEL 13.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 01/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO 1899 ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORRADETTI ALESSANDRO SEGUITO GARA REAL METAURO/GROTTAMMARE DEL 13.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Corradetti Alessandro, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per avere al termine della gara partecipato alla rissa creatasi tra i calciatori Di entrambe le Società venendo allontanato dalle Forze dell’Ordine presenti. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l. chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione della sanzione impugnata, ritenuta comunque eccessiva, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali per fatti analoghi. A dire della reclamante, il Corradetti sarebbe intervenuto per difendere un proprio compagno di squadra aggredito da alcuni avversari ed avrebbe spintonato, ma senza violenza, alcuni giocatori locali nell’unico intento di sedare gli animi. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha escluso nella condotta del calciatore Corradetti contenuti di effettiva violenza. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta del calciatore Corradetti Alessandro vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Cgs e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l., per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Corradetti Alessandro a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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