COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 01/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. RIPATRANSONE UTD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAFFE’ PORTOS/RIPATRANSONE UTD DEL 5.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C“- (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 152 del 9.3.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 01/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. RIPATRANSONE UTD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAFFE’ PORTOS/RIPATRANSONE UTD DEL 5.3.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C“- (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 152 del 9.3.2011). L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al venticinquesimo minuto del primo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi tra i sostenitori delle due squadre che invadevano altresì il campo di gioco. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’arbitro a causa del comportamento tenuto dai sostenitori delle due squadre, infliggeva ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 e l’ammenda di € 500,00. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.P.D. Ripatransone UTD, chiedendo l’annullamento della sanzione della perdita della gara a proprio carico e la riduzione dell’ammenda, ritenuta, comunque, eccessiva. Secondo la reclamante la reale responsabilità dell’occorso sarebbe ascrivibile all’esclusiva condotta dei sostenitori del Caffè Portos, i quali, in numero peraltro ben più numeroso, aggredirono i propri, invadendo altresì il campo di gioco. Negava ogni addebito a carico dei propri tesserati, asserendo che gli stessi si adoperarono, contrariamente agli avversari, per poter riprendere l’incontro. All’odierna riunione è comparsa la società illustrando ulteriormente i motivi di reclamo ed insistendo per l’accoglimento delle dispiegate conclusioni. L’A.S.D. Caffè Portos, controinteressata, faceva ritualmente pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, chiedendo, anche avanti questa Commissione: a) in via preliminare e pregiudiziale, l’inammissibilità del reclamo di controparte perché privo della sottoscrizione del Legale Rappresentante della società; b) nel merito, il rigetto del gravame in quanto pretestuoso ed inconsistente in fatto ed in diritto. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato i comportamenti ascritti ai sostenitori delle due società, i quali, in numero di circa trenta, vennero alle mani sia sul terreno di gioco sia nelle immediate vicinanze dello stesso, riferendo di avere sospeso definitivamente l’incontro al venticinquesimo minuto del primo tempo giudicando i fatti verificatisi pregiudizievoli della propria incolumità e dei calciatori in campo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro, la reclamante e la resistente, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Preliminarmente va rilevata l’insussistenza del difetto di sottoscrizione del gravame denunciato dalla resistente, risultando viceversa lo stesso sottoscritto regolarmente dal Legale Rappresentante della società. Nel merito, va rilevato che dagli atti ufficiali emerge con chiarezza che la gara venne sospesa perché il coinvolgimento di una trentina di sostenitori delle due squadre in una rissa, impedì all’arbitro di proseguirla. Con i provvedimenti adottati è stato sanzionato il comportamento dei sostenitori delle due squadre che si sono cimentati in reciproci atti di violenza, che per la loro intensità e persistenza, determinarono la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro. Ai fini che qui rilevano, non ha importanza l’attribuzione del momento genetico dei fatti, laddove la partecipazione allo scontro fu generalizzata e determinò appunto l’impossibilità di una prosecuzione del giuoco. Di tale comportamento sono responsabili entrambe le società e quindi bene ha fatto il Giudice Sportivo ad infliggere, tra l’altro, ad entrambe la sanzione dell’ammenda e della perdita della gara. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.P.D. Ripatransone UTD ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it