COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 29/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MORFEUS TAVOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SCHIAVONE MATTIA SEGUITO GARA MORFEUS TAVOLETO/PIEVE DI CAGNA DEL 27.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 2.3.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 167 del 29/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. MORFEUS TAVOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SCHIAVONE MATTIA SEGUITO GARA MORFEUS TAVOLETO/PIEVE DI CAGNA DEL 27.2.2011 - CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” -
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 146 del 2.3.2011).
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Schiavone Mattia, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Morfeus Tavoleto, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, contrariamente a quanto contestatogli, avrebbe proferito nei confronti del direttore di gara solo offese, sia pur reiterate, ma non minacce.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale evidenzia che la condotta dello Schiavone si estrinsecò sostanzialmente in una reiterata, smodata protesta, con volgari offese, ma priva di contenuti di concrete minacce nei confronti dell’arbitro, tali non potendosi considerare gli indeterminati riferimenti ad un “fare minaccioso” del calciatore riportato dall’ufficiale di gara;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Morfeus Tavoleto e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Schiavone Mattia a quattro giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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