COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 25/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SENTINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFCA FINO AL 30 GIUGNO 2014 INFLITTA AL CALCIATORE LUCCI PAOLO SEGUITO GARA SENTINA CALCIO/REAL CENTOBUCHI DEL 26.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 2.3.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 25/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SENTINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFCA FINO AL 30 GIUGNO 2014 INFLITTA AL CALCIATORE LUCCI PAOLO SEGUITO GARA SENTINA CALCIO/REAL CENTOBUCHI DEL 26.2.2011 - CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 146 del 2.3.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Lucci Paolo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2014 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sentina Calcio, deducendone l’eccessività e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione, pur ritenendo il comportamento del proprio tesserato altamente censurabile e meritevole di un’adeguata pena. A dire della reclamante, il Lucci, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, dapprima si allontanò ma poi rientrò sul terreno di gioco per insultare pesantemente il direttore di gara, cercando altresì di colpirlo, ma senza riuscirvi perché trattenuto dai propri compagni di squadra: il contatto descritto dall’arbitro sarebbe stato pertanto involontario, determinato dalla foga e dalla concitazione del momento. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Lucci, precisando altresì che questi lo colpì con un calcio ad una gamba, riuscendo a passare con il piede tra le gambe di alcuni suoi compagni di squadra che lo trattenevano. Il gesto, certamente intenzionale e volontario, gli provocò dei lividi e dolore protrattosi per circa un minuto, dopodichè riprese regolarmente la direzione dell’incontro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del Lucci in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara nel proprio referto e nelle dichiarazioni rese avanti questa Commissione; • ritenuto che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo e che la non gravità delle conseguenze fisiche riportate non è elemento idoneo a cambiare il predetto giudizio; • ritenuto, tuttavia, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, sia pur a fronte del permanere delle responsabilità del calciatore per come accertate, tenuto conto unicamente dei ben noti parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Sentina Calcio e, per l’effetto, riduce al 30 giugno 2013 la sanzione della squalifica del calciatore Lucci Paolo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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