COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 25/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AUDAX S. ANGELO/BALLMASTERS DEL 26.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE GIOVANISSIMI – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 2.3.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 25/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AUDAX S. ANGELO/BALLMASTERS DEL 26.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE GIOVANISSIMI – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 146 del 2.3.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla società G.S. Audax 1970 S. Angelo, l’ammenda di € 500,00 per il comportamento dei propri sostenitori, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti di alcuni calciatori della squadra avversaria ed, in particolare, di un atleta di colore. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo la società G.S. Audax 1970 S. Angelo, chiedendone, anche avanti questa Commissione, l’annullamento. Ammetteva la Società che uno spettatore, in un’unica occasione, proferì all’indirizzo di un giocatore della squadra avversaria un “buuuuuu”, ma riferiva che subito lo stesso venne ripreso ed invitato a desistere da parte di un proprio addetto. A fine gara vi furono normali e pacifiche osservazioni su episodi della partita e nessun calciatore avversario fu insultato. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante, precisando altresì che gli stessi furono posti in essere quattro o cinque volte da alcuni ragazzini presenti. Subito però intervenne un signore facendoli smettere. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante;; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che a norma dell’art. 11 del Codice di giustizia sportiva, “costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica” e che le società sono “responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione” da parte dei propri sostenitori; • considerato altresì che, ai sensi del 3° comma della norma sopra richiamata, in caso di violazione, se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, si applica l’ammenda da euro cinquecento a ventimila, salvo ulteriori e più gravi sanzioni; • ritenuta provata la responsabilità dell’odierna reclamante in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, per avere questi tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; • ritenute altresì applicabili alla società le attenuanti di cui alla lett. c) e, in parte, alla lett. a) del 1° comma dell’art. 13 del Cgs; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della società sanzionata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla società G.S. Audax 1970 S. Angelo, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 200,00 (duecento/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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