COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 25/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PICENO UNITED MMX AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RIVIERA SAMB 2010/PICENO UNITED MMX DEL 27.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “O“ (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 63 del 2.3.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 25/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PICENO UNITED MMX AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RIVIERA SAMB 2010/PICENO UNITED MMX DEL 27.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “O“ (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 63 del 2.3.2011). L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 43° minuto del secondo tempo, sul risultato di 1 a 1, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre. Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che il Direttore di gara non subiva nessuna violenza o minaccia di sorta e che quindi lo stesso non ha subito alcuna conseguenza fisica, l’Arbitro non ha posto in essere tutti i provvedimenti necessari a riportare la calma in campo, disponeva la ripetizione della gara dandone mandato alla competente Delegazione. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Piceno United MMX, indicando il comportamento dei sostenitori di controparte quale unica causa della decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro de quo. A dire della reclamante, alcuni sostenitori della squadra ospitante fecero ingresso sul terreno di gioco, tenendo un comportamento minaccioso ed aggredendo i calciatori della squadra ospite. La Società concludeva chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Riviera Samb 2010 e conseguente aggiudicazione della stessa a proprio favore. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i comportamenti ascritti ai tesserati delle due società, i quali diedero vita ad una violenta rissa e di avere per questo, quindi, sospeso definitivamente l’incontro. La rissa ebbe origine dopo l’espulsione di un giocatore della Riviera Samb ed alla stessa parteciparono anche alcuni sostenitori, non meglio identificati, entrati sul terreno di gioco. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene il gravame non meritevole di accoglimento, dovendo altresì provvedere Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge con chiarezza che la gara venne sospesa perché il generale coinvolgimento delle due squadre in una rissa, impedì all’arbitro di proseguirla. Con il provvedimento adottato è stato sanzionato il comportamento dei componenti le due squadre ed alcuni sostenitori che si sono cimentati in reciproci atti di violenza, che per la loro intensità e persistenza, determinarono la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara. Ai fini che qui rilevano, non ha importanza l’attribuzione del momento genetico dei fatti, laddove la partecipazione allo scontro fu generalizzata e determinò appunto l’impossibilità di una prosecuzione del giuoco. Di tale comportamento sono responsabili entrambe le società e quindi il Giudice Sportivo, in applicazione della disposizione di cui al 2° comma dell’art. 17 del Cgs, avrebbe dovuto provvedere di conseguenza. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Piceno United MMX ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Applica ad entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.
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