COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 16/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA CARASSAI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CARASSAI/ALTIDONA DEL 20.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 140 del 23.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 157 del 16/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA CARASSAI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CARASSAI/ALTIDONA DEL 20.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 140 del 23.2.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 500,00 alla Polisportiva Carassai; - squalifiche per tre e quattro gare effettive rispettivamente ai calciatori Tomassini Antonio e Marcozzi Lorenzo, entrambi asseritamente tesserati per la reclamante; - squalifica fino al 20 aprile 2011 all’allenatore Cameli Duilio; - squalifica fino al 9 marzo 2011 al massaggiatore Medori Lino; - inibizione fino al 23 marzo 2011 ai sigg. Marchetti Adriano e Mecozzi Robertino, rispettivamente dirigente accompagnatore ufficiale della squadra e dirigente addetto agli ufficiali di gara. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo la Polisportiva Carassai, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero una congrua riduzione di tutte le sanzioni impugnate, ritenute comunque eccessive e sproporzionate rispetto ai fatti occorsi. In particolare, deduceva la reclamante la totale inoffensività dei propri sostenitori, essendosi gli stessi limitati a protestare verbalmente nei confronti del direttore di gara, senza null’altro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la squalifica del massaggiatore Medori Lino fino al 9 marzo 2011 e dell’inibizione dei dirigenti Marchetti Adriano e Mecozzi Robertino, entrambi fino al 23 marzo 2011, tutte inferiori al minimo e, quindi, non impugnabili a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • rilevato che gli atti ufficiali di gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità dei sostenitori e tesserati dell’odierna reclamante; • ritenuto quindi di doversi allineare alle valutazioni del primo Giudice che appaiono non suscettibili di modifica nel senso auspicato dalla società reclamante, anche per quanto attiene l’entità delle sanzioni impugnate. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dalla Polisportiva Carassai, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente le sanzioni applicate ai sigg. Medori Lino, Marchetti Adriano e Mecozzi Robertino, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; - lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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