COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 11/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL VIRE C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE ALBERTINI SIMONE SEGUITO GARA FUTSAL VIRE/OFFIDA C5 DEL 18.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “M” – (Delibera del Giudice Sportivo del Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 61 del 23.2.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 154 del 11/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. FUTSAL VIRE C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE ALBERTINI SIMONE SEGUITO GARA FUTSAL VIRE/OFFIDA C5 DEL 18.2.2011 - CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “M” -
(Delibera del Giudice Sportivo del Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 61 del 23.2.2011).
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Albertini Simone, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Futsal Vire C5, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi avrebbe reagito ad una discutibile decisione arbitrale proferendo all’indirizzo del direttore di gara insulti non ingiuriosi poiché proferiti nell’esercizio del legittimo diritto di critica.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore Albertini, precisando che lo stesso, a fine gara, dopo essersi tolto la maglia, lo minacciò e lo rincorse fino all’ingresso degli spogliatoi.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Albertini vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4°comma, del Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista;
• ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa violazione del principio di congruità, risultando la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Vire C5 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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