COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 11/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL VIRE C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE BRACCHETTI LUCA SEGUITO GARA FUTSAL VIRE/OFFIDA C5 DEL 18.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “M” – (Delibera del Giudice Sportivo del Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 61 del 23.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 11/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL VIRE C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE BRACCHETTI LUCA SEGUITO GARA FUTSAL VIRE/OFFIDA C5 DEL 18.2.2011 - CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “M” - (Delibera del Giudice Sportivo del Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 61 del 23.2.2011). Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Bracchetti Luca, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Futsal Vire C5, invocando per il proprio tesserato una congrua riduzione della sanzione applicatagli dal primo Giudice. Ammetteva la reclamante la responsabilità del proprio tesserato in ordine alle proteste nei confronti del direttore di gara, ma negava ogni diverso ed ulteriore addebito. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Bracchetti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Bracchetti colpevole delle violazioni ascrittegli e la sanzione inflitta dal primo Giudice adeguata e commisurata alla gravità dei fatti come accertati. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Vire C5 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it