COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 11/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SARNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFCA FINO AL 23 MAGGIO 2011 AL SIG. ELEUTERI CLAUDIO SEGUITO GARA SARNANO/MOGLIANESE DEL 20.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “D” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 61 del 23.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 11/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SARNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFCA FINO AL 23 MAGGIO 2011 AL SIG. ELEUTERI CLAUDIO SEGUITO GARA SARNANO/MOGLIANESE DEL 20.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “D” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 61 del 23.2.2011). Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. Eleuteri Claudio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 23 maggio 2011 “per comportamento offensivo e minaccioso prima e dopo l’espulsione nei confronti dell’arbitro. Allontanato”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sarnano, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, asserendo che lo stesso, nell’occasione, entrò in campo senza essere autorizzato, protestando nei confronti del direttore di gara, forse con un tono di voce elevato, ma senza offenderlo né minacciarlo. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento dell’Eleuteri vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dall’Eleuteri nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P. Q. M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Sarnano, per l’effetto riducendo al 15 aprile 2011 la sanzione della squalifica inflitta al sig. Eleuteri Claudio. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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