COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELL’A.S.D. VALDICHIENTI AVVERSO LE SANZIONI: o DELLA SQUALIFICA FINO AL 16 AGOSTO 2013 AL CALCIATORE FUNARI SERGIO (EDOARDO); o DELLA SQUALIFICA FINO AL 16 MAGGIO 2011 ALL’ALLENATORE SGALLA LUIGINO; SEGUITO GARA FERMANA/VALDICHIENTI DEL 13.2.2011 – CAMPIONATO ALLIEVI FERMO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 59 del 16.2.2011 e n. 60 del 18.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELL’A.S.D. VALDICHIENTI AVVERSO LE SANZIONI: o DELLA SQUALIFICA FINO AL 16 AGOSTO 2013 AL CALCIATORE FUNARI SERGIO (EDOARDO); o DELLA SQUALIFICA FINO AL 16 MAGGIO 2011 ALL’ALLENATORE SGALLA LUIGINO; SEGUITO GARA FERMANA/VALDICHIENTI DEL 13.2.2011 – CAMPIONATO ALLIEVI FERMO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 59 del 16.2.2011 e n. 60 del 18.2.2011). Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - squalifica fino al 16 agosto 2013 al calciatore Funari Sergio (Edoardo), asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro (Com. Uff. n. 60); - squalifica fino al 16 maggio 2011 all’allenatore Sgalla Luigino (Com. Uff. n. 59). Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’A.S.D. Valdichienti, chiedendo la revoca della sanzione inflitta all’allenatore e la riduzione di quella applicata al calciatore, rettificandone altresì il nome in Edoardo anziché Sergio. A dire della reclamante, il Funari non avrebbe colpito l’arbitro con violenza, ma gli avrebbe dato una meno grave spinta al petto, a seguito della concitazione creatasi per l’espulsione di un suo compagno di squadra. A sostegno dell’invocata riduzione della sanzione applicata al calciatore, la reclamante ne evidenziava la giovane età e le conseguenze di una pena tanto severa. All’odierna riunione è comparsa la reclamante illustrando ulteriormente i motivi di reclamo ed insistendo per l’accoglimento delle dispiegate conclusioni. Ascoltato a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che al 32° minuto del secondo tempo, alcuni giocatori della squadra ospite lo circondarono, contestando una sua decisione tecnica; sopraggiunse anche il portiere Funari che lo colpì al petto facendolo cadere a terra. Il colpo gli provocò momentanea difficoltà respiratoria e forte dolore, perduratogli per circa una settimana. Quando era a terra poi, fu colpito con dei calci sferrati da alcuni giocatori del Valdichienti non identificati. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante, • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione della squalifica applicata all’allenatore Sgalla Luigino, a norma dell’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, essendo stato il reclamo proposto il 24 febbraio 2011, oltre, quindi, i sette giorni successivi al 16 febbraio 2011, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata pubblicata la decisione impugnata; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Funari in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente riferite dal direttore di gara; • ritenuto che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto lesivo della sua incolumità che costituisce un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo; • ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal Funari nei confronti del direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, nella determinazione della quale lo stesso ha, con tutta evidenza, già tenuto conto delle circostanze soggettive indicate dalla reclamante a sostegno della richiestane riduzione che, pertanto, deve essere rigettata. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Valdichienti, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione inflitta all’allenatore Sgalla Luigino per tardività; - lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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