COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAN GIUSEPPE F.C. 1983 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA R.M. CALCIO CIVITANOVA/SAN GIUSEPPE FC 1983 DEL 12.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 50 del 16.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAN GIUSEPPE F.C. 1983 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA R.M. CALCIO CIVITANOVA/SAN GIUSEPPE FC 1983 DEL 12.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 50 del 16.2.2011). Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni della squalifica per quattro gare effettive ciascuno ai calciatori Carinelli Alessio e Compagnucci Luca, entrambi asseritamente tesserati per la reclamante, per il comportamento dagli stessi specificamente tenuto, in occasione della gara emarginata, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali sanzioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. San Giuseppe F.C. 1983, chiedendone una congrua riduzione. A dire della reclamante, l’arbitro a) avrebbe ammonito per la seconda volta e, quindi, espulso il Compagnucci per avere questi evidenziato ad alta voce un’infrazione di un giocatore avversario; b) avrebbe poi espulso il Carinelli solo per avergli chiesto spiegazioni in ordine alla precedente espulsione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che: - il Carinelli, in occasione dell’espulsione di un suo compagno di squadra, gli si portò davanti appoggiandogli il petto addosso, spingendolo e protestando vivacemente; - il Compagnucci, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento gli rivolse frasi offensive; poi, all’espulsione del Carinelli, gli tornò vicino minacciandolo; infine, lo insultò di nuovo dalla tribuna. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuti i calciatori sanzionati colpevoli delle violazioni loro specificamente ascritte; • rilevato che la tesi difensiva della società reclamante, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione degli accadimenti da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato le sequenze incriminate in termini inequivocabili; • ritenuta, quindi, la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. San Giuseppe F.C. 1983 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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