COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. MONTE SAN PIETRANGELI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SAMBMONTECASSIANO/MONTE SAN PIETRANGELI DEL 5.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 128 del 9.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. MONTE SAN PIETRANGELI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SAMBMONTECASSIANO/MONTE SAN PIETRANGELI DEL 5.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 128 del 9.2.2011). Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 17 febbraio 2011, quindi oltre i sette giorni successivi al 9 febbraio 2011, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Monte San Pietrangeli per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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