COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. LIBERTA’ DI MOVIMENTO SBT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TRASATTI ANDREA SEGUITO GARA LIBERTA’ DI MOVIMENTO/POL. MANDOLESI DEL 4.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “C” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 128 del 9.2.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. LIBERTA’ DI MOVIMENTO SBT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TRASATTI ANDREA SEGUITO GARA LIBERTA’ DI MOVIMENTO/POL. MANDOLESI DEL 4.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “C” -
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 128 del 9.2.2011).
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Trasatti Andrea, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, neo corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Libertà di Movimento SBT, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato, nella sua qualità di capitano in campo, a chiedere spiegazioni all’ufficiale di gara, senza comunque offenderlo né mancargli di rispetto, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Trasatti.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Trasatti si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta nei confronti dell’arbitro, priva tuttavia di altri e diversi contenuti;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Libertà di Movimento SBT, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Trasatti Andrea.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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