COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C.D. VIS STELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2011 INFLITTA ALL’ALLENATORE SCHIAVI MARCO SEGUITO GARA VIS STELLA /J.R.V.S. ASCOLI DEL 6.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “E” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 57 del 9.2.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.C.D. VIS STELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2011 INFLITTA ALL’ALLENATORE SCHIAVI MARCO SEGUITO GARA VIS STELLA /J.R.V.S. ASCOLI DEL 6.2.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “E” -
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 57 del 9.2.2011).
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al tecnico Schiavi Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2011 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C.D. Vis Stella, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore, in quanto questi sarebbe intervenuto al solo fine di allontanare i suoi giocatori che stavano protestando nei confronti dell’arbitro e non avrebbe posto in essere alcun tentativo di aggressione verso questo.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al tecnico Schiavi, il quale, in occasione dell’espulsione di un calciatore della sua squadra, entrò in campo protestando in maniera veemente tanto da determinarne la decisione di farlo rimanere in campo e proseguire la gara pro-forma.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto.
Invero, risulta che l’allenatore Schiavi ha tenuto un comportamento particolarmente aggressivo nei confronti dell’arbitro.
Si soggiunge il rilievo che la suddetta condotta è particolarmente riprovevole, proprio perché tenuta da un soggetto che, per la sua personalità ed il ruolo rivestito, è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i calciatori da lui diretti.
In siffatta situazione, corretta appare l’applicazione della sanzione prevista dal 4° comma dell’art. 19 del Cgs, nella misura determinata dal primo Giudice.
P.Q.M.
la Commissione respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.C.D. Vis Stella ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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