COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. U.S.A. TORRESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA TORRESE/CASTORANO DEL 31.1.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 126 del 4.2.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. U.S.A. TORRESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA TORRESE/CASTORANO DEL 31.1.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 126 del 4.2.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 alla reclamante per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dei tesserati della squadra avversaria e degli ufficiali di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. U.S.A. Torrese, deducendo l’atteggiamento offensivo e provocatorio dei componenti della squadra ospite, contestando la piena veridicità del referto arbitrale e chiedendo, pertanto, una congrua riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante: - i tre propri sostenitori scesero dalle tribune verso il terreno di gioco - senza tuttavia mai farvi ingesso - solamente perché provocati, con comportamenti e gesti, da alcuni giocatori della squadra avversaria; - contrariamente a quanto riferito dagli ufficiali di gara, non ci fu nessun contatto fisico tra i propri sostenitori e calciatori avversari; in particolare, uno di questi simulò di essere stato colpito; - a fine gara, nonostante il comportamento ancora provocatorio dei tesserati della squadra avversaria, nessuno dei propri sostenitori entrò negli spogliatoi né venne alle mani con costoro. Sentito a chiarimenti, l’ufficiale di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante, precisando che alcuni di questi entrarono sul terreno di gioco, trattenendosi per alcuni minuti, insultando e minacciando sia loro che i giocatori della squadra avversaria, uno dei quali fu spintonato e colpito con uno schiaffo al volto, che ne causava la caduta a terra. Successivamente, ripreso il gioco, uno degli stessi sostenitori locali, avvicinatosi all’arbitro, lo insultò e minacciò di nuovo, più volte, colpendolo altresì con dei buffetti alle spalle. A fine gara, alcuni sostenitori locali seguirono i giocatori ospiti rivolgendo loro ancora minacce ed insulti. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa. Le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori dell’A.S.D. U.S.A. Torrese nei confronti degli ufficiali di gara e dei tesserati della squadra avversaria giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. U.S.A. Torrese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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