COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. RECANATESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA JUNIOR CASTELFIDARDO/RECANATESE DEL 6.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 128 del 9.2.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 141 del 25/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S.D. RECANATESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA JUNIOR CASTELFIDARDO/RECANATESE DEL 6.2.2011 – CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 128 del 9.2.2011)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 80,00 all’U.S.D. Recanatese per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, durante la gara, nei confronti dei calciatori della squadra avversaria; al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro;
- squalifica per tre gare effettive ciascuno ai calciatori Ghergo Alessandro e Gleboli Damian, entrambi asseritamente tesserati per la reclamante, per il comportamento dagli stessi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
- squalifica fino al 9 marzo 2011 all’allenatore Tassi Samuele per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro e per avere ordinato ai propri calciatori di non effettuare il saluto di fine gara.
Avverso tali sanzioni ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Recanatese, lamentandone l’eccessività e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione.
A dire della reclamante:
- i propri sostenitori avrebbero espresso solo alcuni rimproveri nei confronti dell’arbitro, ma senza offese o minacce; a fine gara, fuori dal cancello di ingresso, alcuni di loro aspettavano i propri figli e non l’arbitro;
- i due calciatori protestarono nei confronti del direttore di gara, ma senza null’altro.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato:
- che alcuni sostenitori della Recanatese, per lunga parte della gara, insultarono un giocatore della squadra avversaria reo, a loro dire, di avere simulato in un’occasione di gioco;
- di avere espulso il calciatore Ghergo per espressione offensiva nei suoi confronti;
- che il giocatore Gleboli, espulso per averlo offeso, alla notifica del provvedimento si tolse la maglia e fece il gesto di lanciargliela contro, facendola poi cadere a terra.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione della squalifica applicata all’allenatore Tassi Samuele fino al 9 marzo 2011, inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva;
• ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori ed adeguatamente sanzionata nella misura determinata dal primo Giudice;
• ritenuto che la condotta del calciatore Ghergo vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto il calciatore Gleboli meritevole della sanzione inflittagli in prime cure, tenuto conto del complessivo comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro.
P.Q.M.
sul gravame come innanzi proposto dall’U.S.D. Recanatese, così decide:
- lo dichiara inammissibile nella parte inerente la squalifica applicata all’allenatore Tassi Samuele, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva;
- lo accoglie per la sanzione inflitta al calciatore Ghergo Alessandro, per l’effetto riducendogli la squalifica a due giornate di gara;
- lo respinge nel resto.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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