COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 11/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. FUTSAL FANO CALCIO A 5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BULDOG TNT LUCREZIA/FUTSAL FANO C5 DEL 15.1.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 113 del 19.1.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 11/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. FUTSAL FANO CALCIO A 5 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BULDOG TNT LUCREZIA/FUTSAL FANO C5 DEL 15.1.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 113 del 19.1.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - squalifica per otto gare effettive al calciatore Sabatinelli Michele, asseritamene tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro; - inibizione fino al 30 giugno 2011 al sig. Celani Gianluca, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, per il comportamento da questi posto in essere, durante l’incontro, nei confronti del direttore di gara. Avverso tali sanzioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S. Futsal Fano Calcio a 5, lamentandone l’eccessività e chiedendo, pertanto, una congrua riduzione delle stesse. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato: - di avere espulso il calciatore Sabatinelli perché, nel contestare una sua decisione tecnica non condivisa, lo offese e gli appoggiò le mani sul petto e lo spinse, senza violenza; - a fine gara, il Celani insultandolo, gli appoggiò il petto al suo dandogli una spinta, senza ulteriori conseguenze. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che il gesto del Sabatinelli dell’appoggiare le mani sul petto dell’arbitro e la lieve spinta che ne è conseguita debba essere ricompreso – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dal giocatore; • ritenuto che la condotta del Celani si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva tuttavia di altri e diversi intenti e contenuti; P.Q.M. in accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’A.S. Futsal Fano Calcio a 5: - riduce la squalifica inflitta al calciatore Sabatinelli Michele a cinque giornate di gara; - riduce l’inibizione del dirigente Celani Gianluca al 15 aprile 2011. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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