COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 02/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.C. MOSAICO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE MANTOVANI MARCO SEGUITO GARA MOSAICO/ALBACINA – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” – (Delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 45 del 19.1.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 02/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.C. MOSAICO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE MANTOVANI MARCO SEGUITO GARA MOSAICO/ALBACINA – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” - (Delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 45 del 19.1.2011). Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Mantovani Marco, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.C. Mosaico A.S.D chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe spintonato il direttore di gara, ma si sarebbe limitato a proferire nei suoi confronti una frase irriguardosa. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Mantovani in quanto dopo una rete della squadra avversaria gli andò incontro correndo, gli appoggiò le mani sul petto e lo spinse ma senza cattiveria. Alla notifica del provvedimento, si allontanò senza null’altro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del calciatore Mantovani; • ritenuto che il gesto dell’appoggiare le mani sul petto dell’arbitro deve essere ricompreso – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta irriguardosa mantenuta dal giocatore; • rilevata la contestuale ottemperanza al provvedimento di espulsione da parte del ridetto calciatore; • ritenuta sanzione adeguata a tale condotta gravemente irriguardosa la squalifica per quattro giornate di gara. P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’ A.S.C. Mosaico A.S.D. riduce la squalifica del calciatore Mantovani Marco a quattro giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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