COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 02/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETIKO TRODIKA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GIOVANILE CORRIDONIENSE/ATLETIKO TRODIKA DEL 17.1.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 113 del 19.1.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 02/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETIKO TRODIKA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GIOVANILE CORRIDONIENSE/ATLETIKO TRODIKA DEL 17.1.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 113 del 19.1.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 160,00 alla reclamante per il comportamento dei propri sostenitori, a fine gara, nei confronti della tifoseria avversaria e dell’arbitro; - inibizione fino al 16 marzo 2011 a Pettinari Giacomo, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, durante la gara, e per comportamento offensivo, minaccioso ed intimidatorio, al termine dell’incontro, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; - squalifica fino al 2 febbraio 2011 al tecnico Broda Mauro ed al massaggiatore Rossi Giorgio. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’A.S.D. Atletiko Trodika, chiedendo la diminuzione della sanzione pecuniaria e l’annullamento ovvero una congrua riduzione delle altre sanzioni impugnate. A dire della reclamante: - il Pettinari sarebbe stato allontanato dall’arbitro solo per averlo invitato ad una maggiore attenzione e non avrebbe successivamente tenuto la condotta ascrittagli; - i sostenitori delle due squadre non sarebbero mai venuti a contatto tra loro, solamente qualcuno di quelli locali insultò il direttore di gara, per non avere questi fatto disputare il “Terzo tempo”, ma senza minacce né mettere in pericolo la sua incolumità. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Pettinari lo insultò volgarmente più volte ed in vari momenti: nel corso del primo e del secondo tempo ed al termine della gara. Quanto ai comportamenti ascritti ai sostenitori, lo stesso ha riferito che questi si avvicinarono a quelli della squadra avversaria senza tuttavia venirne mai a contatto; uno di loro, quando l’arbitro stava uscendo dall’impianto sportivo, lo insultò e lo minacciò. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente le squalifiche applicate all’allenatore Broda Mauro ed al massaggiatore Rossi Giorgio, entrambi fino al 2 febbraio 2011, inferiori ad un mese e, quindi, non impugnabili a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che la condotta del dirigente Pettinari, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo, tenuto conto altresì del ruolo nell’occasione dallo stesso ricoperto; • ritenuto di poter addivenire alla richiesta riduzione della sanzione pecuniaria alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro nell’espletata istruttoria che hanno ridimensionato, nella loro obiettiva gravità, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Atletiko Trodika, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente le sanzioni delle squalifiche applicate all’allenatore Broda Mauro ed al massaggiatore Rossi Giorgio, entrambe fino al 2 febbraio 2011, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; - lo accoglie nella parte relativa alla sanzione pecuniaria, riducendo l’ammenda ad € 80,00 (ottanta/00); - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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