COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FALERIENSE CALCIO 2010 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDACE GROTTAZZOLINA/FALERIENSE CALCIO DEL 29.12.2010 – COPPA MARCHE TERZA CATEGORIA FERMO – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. nr. 47 del 5.1.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. FALERIENSE CALCIO 2010 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDACE GROTTAZZOLINA/FALERIENSE CALCIO DEL 29.12.2010 – COPPA MARCHE TERZA CATEGORIA FERMO -
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. nr. 47 del 5.1.2011).
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini abbreviati per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata dalla Delegazione Provinciale di Fermo in data 27 dicembre 2010 sul Com. Uff. n. 44, con richiamo alle disposizioni pubblicate dalla F.I.G.C. in data 3.8.2010 sul Com. Uff. n. 52/A.
Il medesimo gravame risulta infatti pervenuto il 10 gennaio 2011, quindi oltre le ore dodici del giorno successivo al 5 gennaio 2011, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante il provvedimento impugnato.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Faleriense Calcio 2010 per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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