COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. PIAN DI PIECA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 OTTOBRE 2011 APPLICATA AL CALCIATORE BRIGANTI GREGORIO SEGUITO GARA PIAN DI PIECA/AVIS RIPE S. GINESIO DEL 22.12.2010 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 38 del 28.12.2010).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. PIAN DI PIECA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 OTTOBRE 2011 APPLICATA AL CALCIATORE BRIGANTI GREGORIO SEGUITO GARA PIAN DI PIECA/AVIS RIPE S. GINESIO DEL 22.12.2010 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 38 del 28.12.2010). Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - l’ammenda di € 300,00 all’A.S. Pian di Pieca A.S.D. per il comportamento dei propri sostenitori e tesserati non identificati nei confronti dell’arbitro; - la squalifica fino al 30 ottobre 2011 al calciatore Briganti Gregorio per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S. Pian di Pieca A.S.D., contestando al veridicità del rapporto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. Asseriva la reclamante che: - il comportamento dei sostenitori di entrambe le squadre fu di contestazione nei confronti del direttore di gara, ma mai gravemente ingiurioso e minaccioso; - il bagnoschiuma, gettato sull’autovettura dell’arbitro, fu prontamente rimosso dai propri dirigenti presenti ed il fatto sembrava non fosse, a dire dello stesso interessato, un problema; - i tesserati non identificati, che ingiuriarono l’arbitro, non erano certo locali, in quanto gli stessi erano ancora sul terreno di gioco a festeggiare il pareggio raggiunto; - il Briganti fu in realtà espulso per un insulto rivolto all’arbitro da soggetto non identificato ed a lui ingiustamente attribuito e non per avergli tirato delle zolle di terra; - non risponderebbe al vero che il direttore di gara fu colpito con delle zolle di terra ed infatti lo stesso non lamentò nessun dolore. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato: - di essere stato insultato dai sostenitori della squadra ospitante per tutta la durata dell’incontro; - di essere stato, a fine gara, circondato ed offeso da alcuni tesserati del Pian di Pieca, non identificati, che protestavano vivacemente nei suoi confronti; - di avere trovato, al termine dell’incontro, la propria autovettura cosparsa di sapone e che la stessa fu poi pulita da un dirigente locale; - di avere espulso il calciatore Briganti, nel clima di proteste che si era creato a fine gara, per avergli tirato delle zolle di terra attingendolo alle spalle ed al viso. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità della reclamante in ordine agli insulti dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro, al quale devesi il rispetto per il ruolo istituzionale assegnatogli e nei confronti del quale nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi; • ritenuto di poter accogliere la richiesta riduzione della sanzione applicata al calciatore Briganti, sotto il profilo della sproporzione, sia pur a fronte del permanere della sua responsabilità per come accertata, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. in accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’A.S. Pian di Pieca A.S.D., così decide: - riduce la sanzione dell’ammenda ad € 200,00; - riduce la sanzione della squalifica del calciatore Briganti Gregorio al 30 giugno 2011. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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