COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.P. HELVIA RECINA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VILLA MUSONE – HELVIA RECINA, DEL 27.11.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 78 del 1.12.2010).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.P. HELVIA RECINA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VILLA MUSONE – HELVIA RECINA, DEL 27.11.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 78 del 1.12.2010). Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla S.P. Helvia Recina, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 “Per aver durante la gara alcuni propri sostenitori insultato l’arbitro ed all’entrata in campo di un calciatore di colore della squadra avversaria rivolto nei confronti dello stesso cori di stampo razzista che duravano solo pochi minuti. In campo avverso. Segnalazione CC. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.P. Helvia Recina, negando ogni addebito in ordine ai cori razzisti ascritti ai propri sostenitori e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione pecuniaria impugnata. Asseriva la reclamante che, nel corso del secondo tempo della gara in esame, un paio di ragazzi provarono a lanciare insulti o fare “buu” nei confronti di un giocatore di colore della squadra avversaria, ma subito intervenne lo stesso Presidente della Società ospite che li fermò nel giro di pochissimi secondi di tempo. Ad un certo punto, tutti i sostenitori dell’Helvia Recina presenti urlarono, contestandone il comportamento, contro il ragazzo di colore, non per il colore della pelle ma come avrebbero fatto nei confronti di chiunque. A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante produceva ripresa filmata della gara contenuta in un DVD. Sentito a chiarimenti, il Commissario di campo ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante, precisando, in ordine ai comportamenti discriminatori loro contestati, che alcuni di essi intervennero facendoli cessare. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; • ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine agli insulti dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro; • ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e che, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi; • ritenuta la fondatezza delle argomentazioni della reclamante volte ad attenuare la propria responsabilità in ordine ai cori razzisti di alcuni propri sostenitori, in quanto risulta che altri, nell’immediatezza, intervennero facendoli cessare, manifestando la loro dissociazione da tali condotte illecite; • visti gli artt. 4, 11 e 13 del Cgs. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dalla S.P. Helvia Recina e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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