COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. S. COSTANZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SERFILIPPI FEDERICO SEGUITO GARA S. COSTANZO/MORFEUS TAVOLETO DEL 5.1.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 105 del 7.1.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. S. COSTANZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SERFILIPPI FEDERICO SEGUITO GARA S. COSTANZO/MORFEUS TAVOLETO DEL 5.1.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 105 del 7.1.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Serfilippi Federico, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. S. Costanzo chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’ufficiale di gara, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti allo stesso ascrivibili. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta del Falcioni, gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro, debba essere inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Cgs e, quindi, per la sua particolare gravità, adeguatamente sanzionata con la squalifica per quattro giornate di gara, da cumularsi con la sanzione per una gara conseguente all’espulsione; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’U.S. S. Costanzo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Serfilippi Federico a cinque giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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