COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VADESE CALCIO S.P.A. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VADESE CALCIO/FALCONARESE DEL 12.12.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 88 del 15.12.2010).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. VADESE CALCIO S.P.A. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VADESE CALCIO/FALCONARESE DEL 12.12.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” -
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 88 del 15.12.2010).
Il reclamo risulta privo di sottoscrizione, impedendone così di accertare la provenienza e la legittimazione e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Vadese Calcio S.p.a. per difetto di sottoscrizione. Nulla per la tassa reclamo.
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