COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SIROLO NUMANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16 FEBBRAIO 2011 INFLITTA AL TECNICO TUBALDI ANDREA SEGUITO GARA CHIESANUOVA CALCIO/SIROLO NUMANA DEL 12.12.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” – (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 88 del 15.12.2010).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SIROLO NUMANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16 FEBBRAIO 2011 INFLITTA AL TECNICO TUBALDI ANDREA SEGUITO GARA CHIESANUOVA CALCIO/SIROLO NUMANA DEL 12.12.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” - (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 88 del 15.12.2010). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al tecnico Tubaldi Andrea, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 16 febbraio 2011 per aver spintonato ed offeso a fine gara un dirigente della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sirolo Numana Calcio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta al proprio allenatore in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti allo stesso ascrivibili. Ammetteva la reclamante che a fine gara vi fu un’animata discussione tra il proprio allenatore ed un dirigente del Chiesanuova, senza tuttavia mai degenerare in offese o aggressione fisica. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, a fine gara, l’allenatore Tubaldi ed un dirigente della squadra avversaria, si insultarono reciprocamente, dandosi anche delle spinte, ma senza alcun contenuto di violenza. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • uditi l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta, nella fattispecie in esame, la mancanza di carattere violento della condotta del Tubaldi nei confronti del dirigente della squadra avversaria, essendo la stessa più che altro da ascrivere ad un momento di particolare agitazione dei soggetti coinvolti in una situazione di accentuata concitazione, verbale e gestuale e quindi in considerazione della reale non eccessiva gravità dell’accaduto. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Sirolo Numana Calcio e, per l’effetto, riduce al 20 gennaio 2011 la sanzione della squalifica del tecnico Tubaldi Andrea. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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