COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. ARCHETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15 GENNAIO 2011 INFLITTA ALL’ALLENATORE RAMADORI MARCO SEGUITO GARA ARCHETTI/FERMANA DEL 28.11.2010 – CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “Q”- (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 35 del 1.12.2010).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S. ARCHETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15 GENNAIO 2011 INFLITTA ALL’ALLENATORE RAMADORI MARCO SEGUITO GARA ARCHETTI/FERMANA DEL 28.11.2010 – CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “Q”-
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 35 del 1.12.2010).
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’allenatore Ramadori Marco, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 15 gennaio 2011 per il comportamento gravemente offensivo da questi tenuto, durante dell’incontro nei confronti dell’assistente di parte della squadra avversaria ed, al termine della gara, nei confronti dei giocatori della Fermana.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Archetti, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti allo stesso ascrivibili.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udita la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la responsabilità del Ramadori in ordine alle violazioni ascrittegli;
• ritenuto, per quanto attiene all’entità della sanzione inflitta, che la gravità della condotta posta in essere dal Ramadori ed il suo ruolo di allenatore della squadra Allievi, con i conseguenti oneri di educazione umana e sportiva, violati con il predetto comportamento, non consentono l’invocata riduzione.
P.Q.M.
respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S. Archetti ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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