COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.S. LORETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GUERRINI LORENZO SEGUITO GARA LORETO/CONERO DRIBBLING DEL 12.12.2010 – CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “I” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 38 del 20.12.2010)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.S. LORETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GUERRINI LORENZO SEGUITO GARA LORETO/CONERO DRIBBLING DEL 12.12.2010 – CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “I” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 38 del 20.12.2010) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Guerrini Lorenzo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società C.S. Loreto, deducendo il comportamento non grave del proprio tesserato, dovuto peraltro all’ansia di tornare a giocare dopo un infortunio, i suoi buoni precedenti e chiedendo, pertanto, una congrua riduzione della sanzione applicatagli dal primo Giudice. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Guerrini lo insultò al momento del rientro negli spogliatoi, mentre prima si limitò a correre verso di lui, rimanendo tuttavia ad una distanza di circa dieci metri e senza insultarlo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta del calciatore Guerrini vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla società C.S. Loreto e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Guerrini Lorenzo a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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