COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2011 AL SIG. VERONESE FRANCESCO SEGUITO GARA BORGO MINONNA/COLLEMARINO DEL 4.12.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 82 del 10.12.2010).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 12/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2011 AL SIG. VERONESE FRANCESCO SEGUITO GARA BORGO MINONNA/COLLEMARINO DEL 4.12.2010 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 82 del 10.12.2010). Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’assistente arbitrale di parte, sig. Veronese Francesco, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2011 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Collemarino, lamentandone l’eccessività e chiedendone, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Veronese si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di ulteriori e diversi contenuti; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dalla Polisportiva Collemarino e, per l’effetto, riduce al 10 febbraio 2011 la squalifica del sig. Veronese Francesco. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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