COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 193 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FAZZINI EMIDIO E DELL’A.S.D. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 193 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FAZZINI EMIDIO E DELL’A.S.D. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA. ORDINANZA “Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 19 aprile 2011, mediante il quale veniva richiesto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • Fazzini Emidio, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere, in occasione dell’incontro U.P. Immacolata/Venarotta del 20.11.2010, valevole per il Campionato Regionale Marche di Seconda Categoria, girone “I”, colpito con tre sputi l’arbitro della gara, al termine della stessa, mentre questi faceva rientro negli spogliatoi; • l’A.S.D. Unione Piazza Immacolata, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per le violazioni ascritte al proprio dirigente; - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinate:  Fazzini Emidio: pena base mesi dodici di inibizione diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, a mesi quattro;  A.S.D. Unione Piazza Immacolata: pena base ammenda di € 1.000,00 diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, ad € 350,00; - considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:  Fazzini Emidio: mesi quattro di inibizione;  A.S.D. Unione Piazza Immacolata: ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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