COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 178 del 20/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FORLANI FABIO E DELLA S.D. OLYMPIA MACERATA FELTRIA.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 178 del 20/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FORLANI FABIO E DELLA S.D. OLYMPIA MACERATA FELTRIA.
Con provvedimento del 1° marzo 2011 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
• Forlani Fabio, presidente dell’A.S.D. Olympia Macerata Feltria, della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, con espresso riferimento all’obbligo, da parte dei tesserati, se convocati, di presentarsi dinanzi agli Organi della giustizia sportiva;
• la S.D. Olympia Macerata Feltria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del Cgs, per responsabilità diretta, con riferimento alla condotta ascritta al proprio Presidente.
Con nota del 28 marzo 2011 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 18,00 del giorno 19 aprile 2011, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le parti deferite.
All’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale.
A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente
ORDINANZA
“La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche,
premesso
• che, con atto del 1 marzo 2011, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione:
1) Forlani Fabio;
2) S.D. Olympia Macerata Feltria,
per rispondere:
• Forlani Fabio, presidente dell’A.S.D. Olympia Macerata Feltria, della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, con espresso riferimento all’obbligo, da parte dei tesserati, se convocati, di presentarsi dinanzi agli Organi della giustizia sportiva;
• la S.D. Olympia Macerata Feltria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del Cgs, per responsabilità diretta, con riferimento alla condotta ascritta al proprio Presidente;
• che, all’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs;
• che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visti
- l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;
- l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato
- che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
- che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate:
- Forlani Fabio: sanzione base ammonizione con diffida, senza diminuzioni;
- S.D. Olympia Macerata Feltria: sanzione base € 500,00, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 335,00 (trecentotrentacinque/00);
dispone
l’applicazione delle seguente sanzioni:
- FORLANI FABIO: ammonizione con diffida;
- S.D. OLYMPIA MACERATA FELTRIA: € 335,00 (trecentotrentacinque/00).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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