COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 18/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ROSSINI TOMMASO, SCARPONI FAUSTO, DELLA S.S.D. SAN MARCELLO E DELLA SOCIETA’ OSIMANA.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 18/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ROSSINI TOMMASO, SCARPONI FAUSTO, DELLA S.S.D. SAN MARCELLO E DELLA SOCIETA’ OSIMANA. Con provvedimento del 16 dicembre 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • Rossini Tommaso, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società Osimana e dal 17 dicembre 2009 per la S.S.D. San Marcello, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di giustizia sportiva per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato nelle fila della S.S.D. San Marcello, senza averne titolo per difetto di tesseramento, numero otto gare, dal 6 settembre al 20 dicembre 2009, del Campionato Regionale di Promozione; • Scarponi Fausto, all’epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della S.S.D. San Marcello, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Cgs, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto numero otto distinte gara in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Tommaso Rossini non ne avesse titolo in quanto tesserato per la società Osimana; • la S.S.D. San Marcello, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs, delle violazioni ascritte al proprio Presidente e dirigente nonché ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Cgs; • la società Osimana, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, delle violazioni ascritte al proprio calciatore Rossini Tommaso. Con note del 10 e 13 gennaio 2011 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 8 febbraio 2011, ore 17,30, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e tutte le parti deferite. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale di udienza. Il difensore del Rossini eccepiva la tardività della conclusione delle indagini, la maturata prescrizione ed il bis in idem, atteso che lo stesso calciatore è stato già sanzionato per i medesimi fatti. Tutti i deferiti concludevano chiedendo il proscioglimento da ogni addebito. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. Motivi della decisione La Commissione, letti gli atti del procedimento, ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite, ritiene quanto segue. Va preliminarmente esaminata, in quanto assorbente, l’eccezione sollevata dalla difesa del Rossini di improcedibilità per mancata osservanza del termine di cui all’art. 32, comma 11, del Codice di giustizia sportiva. La formulata eccezione appare fondata e, quindi, meritevole di accoglimento. Infatti, la statuizione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale Marche “di segnalare alla Procura Federale tale fatto affinché accerti se il calciatore Rossini Tommaso abbia partecipato ad altre gare in difetto di tesseramento per eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori” è stata pubblicata in data 30 dicembre 2009 sul Com. Uff. nr. 96 e destinata direttamente all’Organo federale competente in materia. A tale data occorre dunque fare riferimento per individuare il momento in cui i fatti furono denunciati e la denuncia pervenne alla Procura Federale, atteso che a norma dell’art. 2, comma 3, del Cgs i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione. Ultronea, ai fini che qui interessano, appare infatti la comunicazione in data 22 gennaio 2010 del Presidente del Comitato Regionale Marche indirizzata alla Procura Federale della FIGC, in quanto pedissequamente ripetitiva della sopra richiamata statuizione del Giudice Sportivo. Dispone il novellato art. 32, comma 11, del Cgs che “le indagini relative a fatti denunciati nel periodo: 1) 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale. Nel caso di specie la violazione della norma in questione sussiste, in quanto: - i fatti sono stati denunciati e la denuncia è pervenuta, con presunzione assoluta, come sopra ricordato tramite la pubblicazione sul Com. Uff. nr. 96 del 30.12.2009, alla Procura Federale in pari data; - da tale ricezione si ha, secondo l’insegnamento della Commissione Disciplinare Nazionale (decisione n. 266 pubblicata sul Com. Uff. n. 27/CDN del 17.10.2008) l’apertura dell’inchiesta della Procura Federale ed il decorso dei termini di cui all’art. 32, 11° comma, del Cgs; - le indagini - da ritenersi iniziate come detto in data 30.12.2009 - si sono svolte e concluse solo nella stagione sportiva successiva (2010/2011); - non risulta essere stata né richiesta nè concessa per il procedimento in esame la proroga prevista dalla richiamata disposizione. Pertanto la norma di cui all’art. 32, 11° comma, del Cgs è stata violata con le relative conseguenze che, secondo l’insegnamento della C.D.N. comportano la dichiarazione di improcedibilità del deferimento, come peraltro confermato, seppur indirettamente, dalla Corte di Giustizia Federale nel testo della decisione relativa al Com. Uff. N. 84/CGF – riunione del 19.12.2008, pubblicata sul Com. Uff. n. 162/CGF del 6 aprile 2009 - in cui ha statuito che le conseguenze di tale violazione si dovrebbero comunque sostanziare, con riferimento analogico alle disposizioni processuali penalistiche, nella dichiarazione di inutilizzabilità delle indagini compiute successivamente alla scadenza del termine e quindi, nel caso di specie, nella inutilizzabilità totale degli atti di indagine del deferimento in esame. Al riguardo non sembra superfluo ricordare che a norma dell’art. 38, 6° comma, del Codice di giustizia sportiva tutti i termini ivi previsti sono perentori, compreso, quindi, quello di cui all’art. 32, 11° comma, Cgs. Rimane assorbita ogni altra questione sollevata dai deferiti. P.Q.M. la Commissione dichiara improcedibile il deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C..
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