COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 11/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PELLICCIONI AMEDEO E DELLA S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO S.R.L.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 130 del 11/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PELLICCIONI AMEDEO E DELLA S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO S.R.L.
Con provvedimento del 28 dicembre 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
• Pelliccioni Amedeo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) in riferimento all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF per non aver provveduto, entro i termini di rito stabiliti, al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici del 23 febbraio 2010 e successiva decisione della CVE del 3 giugno 2010;
• la S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente.
Con nota del 13 gennaio 2011 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 8 febbraio 2011, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Nei termini di rito, la S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. presentava una memoria difensiva, con la quale chiedeva: a) preliminarmente disporsi, sospesa ogni decisione in merito al procedimento, l’acquisizione degli atti delle indagini esperite dalla Procura Federale della FIGC in ossequio al provvedimento della CVE reso in data 3 giugno 2010 all’esito del giudizio di appello proposto dalla stessa S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l.; b) nel merito, l’assoluzione dei deferiti da ogni violazione loro specificamente ascritta. In via istruttoria, chiedeva di poter provare quanto asserito mediante l’esame dei testimoni all’uopo indicati.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le parti deferite.
All’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale.
A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente
ORDINANZA
“La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche,
premesso
• che, con atto del 28 dicembre 2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione:
1) Pelliccioni Amedeo;
2) S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l.,
per rispondere:
- Pelliccioni Amedeo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) in riferimento all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF per non aver provveduto, entro i termini di rito stabiliti, al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici del 23 febbraio 2010 e successiva decisione della CVE del 3 giugno 2010;
- la S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente;
• che, all’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs;
• che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visti
- l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;
- l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato
- che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
- che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate:
- Pelliccioni Amedeo: sanzione base mesi sei di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi quattro;
- S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l.: in applicazione dell’art. 23 del Cgs, sanzione della penalizzazione di un punto in classifica nella stagione sportiva in corso;
dispone
l’applicazione delle seguente sanzioni:
- Pelliccioni Amedeo: mesi sei di inibizione;
- S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l.: penalizzazione di un punto nella classifica del Campionato di competenza nella stagione sportiva in corso.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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