COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 11/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI TORRESI GIUSEPPE E DELL’A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 130 del 11/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI TORRESI GIUSEPPE E DELL’A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE
Con provvedimento del 28 dicembre 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
• Torresi Giuseppe, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) in riferimento all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF per non aver provveduto entro i termini di rito stabiliti al pagamento delle somme accertate con decisione della Commissione Accordi Economici del 23 marzo 2010 e successiva decisione della CVE del 3 giugno 2010;
• l’A.S.D. Elpidiense Cascinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente.
Con nota del 13 gennaio 2011 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 8 febbraio 2011, ore 18,00 con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e nessuno per i deferiti.
Il rappresentante della Procura Federale illustrava i motivi del deferimento, ribadiva la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati e concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale di udienza.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
LA COMMISSIONE
• letti gli atti del procedimento;
• ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale;
• ritenuta provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni loro specificamente contestate nel deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente;
• considerato che l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF prevede che il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Vertenze Economiche deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione e che, in caso di inadempimento, vanno applicate le sanzioni di cui all’art. 8, commi 9 e10, del Cgs;
• rilevato che l’A.S.D. Elpidiense Cascinare, non presentando memorie, né controdeducendo, non ha fornito la prova dell’adempimento, sicché va sanzionata unitamente al proprio Legale Rappresentante;
• ritenuto che le sanzioni vanno quantificate nella misura proposta dalla Procura Federale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni:
- al sig. Torresi Giuseppe, nella qualità di Presidente dell’A.S.D. Elpidiense Cascinare, l’inibizione per mesi sei;
- all’A.S.D. Elpidiense Cascinare la penalizzazione di punti uno in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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