COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. SPARAPANI FABIO, VESCOVI ROSSANO E COPPARI CRISTIANO E DELLA SOCIETA’ URBANITAS APIRO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 19/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. SPARAPANI FABIO, VESCOVI ROSSANO E COPPARI CRISTIANO E DELLA SOCIETA’ URBANITAS APIRO. Con provvedimento del 22 ottobre 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • Coppari Cristiano, all’epoca dei fatti calciatore della società Urbanitas Apiro, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento all’art. 34 del Regolamento della LND, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo tentato di porre in essere una fraudolenta sostituzione di calciatori per far partecipare alla gara Urbanitas Apiro – Club Serradica del 3 aprile 2010 un calciatore in quel momento squalificato; • Sparapani Fabio e Vescovi Rossano, all’epoca dei fatti rispettivamente dirigente accompagnatore ufficiale della squadra e dirigente addetto agli ufficiali di gara, dell’Urbanitas Apiro, entrambi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento all’art. 34 del Regolamento della LND, nonché dell’art. 61 delle NOIF per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver attestato, con la sottoscrizione della relativa distinta di gara, la regolarità della posizione e dell’impiego di un calciatore al posto di un altro; • la società Urbanitas Apiro, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs, conseguente alle violazioni ascritte rispettivamente al proprio calciatore ed ai propri Dirigenti, Accompagnatore Ufficiale ed Addetto agli Ufficiali di gara. Con nota del 29 novembre 2010 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha notificato l’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 18,00 del giorno 14 dicembre 2010, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Su istanza dell’Organo Federale requirente, il procedimento veniva rinviato all’odierna riunione di trattazione, alla quale erano presenti: il rappresentante della Procura Federale e, per le parti deferite, Sparapani Fabio e Vescovi Rossano. All’inizio del dibattimento, i deferiti presenti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, con atto del 22 ottobre 2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione: 1) Sparapani Fabio; 2) Vescovi Rossano; 3) Coppari Cristiano; 4) Urbanitas Apiro, per rispondere: • Coppari Cristiano, all’epoca dei fatti calciatore della società Urbanitas Apiro, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento all’art. 34 del Regolamento della LND, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo tentato di porre in essere una fraudolenta sostituzione di calciatori per far partecipare alla gara Urbanitas Apiro – Club Serradica del 3 aprile 2010 un calciatore in quel momento squalificato; • Sparapani Fabio e Vescovi Rossano, all’epoca dei fatti rispettivamente dirigente accompagnatore ufficiale della squadra e dirigente addetto agli ufficiali di gara, dell’Urbanitas Apiro, entrambi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento all’art. 34 del Regolamento della LND, nonché dell’art. 61 delle NOIF per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver attestato, con la sottoscrizione della relativa distinta di gara, la regolarità della posizione e dell’impiego di un calciatore al posto di un altro; • la società Urbanitas Apiro a titolo di responsabilità oggettiva conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs, alle violazioni ascritte rispettivamente al proprio calciatore ed ai propri Dirigenti, Accompagnatore Ufficiale ed Addetto agli Ufficiali di gara; • che, all’inizio del dibattimento, i deferiti presenti, Sparapani Fabio e Vescovi Rossano, hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - Sparapani Fabio: sanzione base mesi due di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni quaranta; - Vescovi Rossano: sanzione base mesi due di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni quaranta; dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: 1) Sparapani Fabio: inibizione per giorni quaranta; 2) Vescovi Rossano: inibizione per giorni quaranta. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it