COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 15/09/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 5 SETTEMBRE 2010 ARZACHENA – CASTIADAS
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 15/09/2010
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 5 SETTEMBRE 2010 ARZACHENA - CASTIADAS
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°25 dell’ 8 settembre 2010;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Castiadas
e con il quale si deduce la irregolare posizione del calciatore Sola Andrea , tesserato
Pol.Arzachena Calcio, in quanto il medesimo all’epoca della gara risultava in posizione di
squalifica comminata da questo Giudice Sportivo con C.U. n°113 del 17/5/2010 relativo al
campionato nazionale juniores;
OSSERVA
Il reclamo è fondato e va accolto
Il calciatore Sola Andrea, nato il 3/09/1989, tesserato con la società Arzachena, al momento della
gara risultava in posizione di squalifica. La sanzione comminatagli nella gara di ritorno dei quarti di
finale del campionato nazionale juniores della scorsa stagione sportiva, quando il suddetto calciatore
militava nelle file della società Sanluri Calcio, avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara
ufficiale della prima squadra della nuova società di appartenenza del giocatore così come previsto
dall’art.22 comma 6 del CGS.
Per il principio di omogeneità di competizione il calciatore in questione avrebbe potuto scontare la
squalifica nel campionato juniores qualora fosse stato ancora in età. Il Sola Andrea, essendo nato
nell’anno 1989, risulta, pero’, avere lo status di calciatore fuoriquota per il campionato juniores e,
quindi, non più in età per potervi partecipare.
Le controdeduzioni inviate dalla società Arzachena ed esaminate da questo Giudice Sportivo,
risultano essere prive di fondamento. Il preannuncio di reclamo inoltrato dalla società Castiadas è
assolutamente regolare e pervenuto nei tempi e nelle modalità previste dall’art.29 comma 4 del CGS.
Così come risultano regolari nella forma e nei tempi previsti dal codice le motivazioni addotte dalla
reclamante
- Visto l’art 17. comma 4, lett.b) del CGS
Delibera:
1) di accogliere il reclamo e, per l’effetto di comminare alla società Arzachena la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) di non addebitare la tassa di reclamo.