COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 13/10/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D SAN PAOLO PADOVA – BELLUNO 1905 GARA DEL 12 SETTEMBRE 2010:
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 13/10/2010
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
SAN PAOLO PADOVA – BELLUNO 1905 GARA DEL 12 SETTEMBRE 2010:
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla BELLUNO 1905
osserva:
- la società reclamante chiede che alla società San Paolo Padova sia inflitta la punizione sportiva
della perdita della gara ai sensi dell’art.22 comma 6 C.G.S. per avere un proprio calciatore, Zanon
Mattia nato il 13.7.1992, preso parte alla gara di cui all’oggetto, con la maglia n.3, nonostante lo
stesso (con C.U. n.113 juniores del 17.5.2010), fosse stato squalificato, per due gare, nella fase
finale del campionato Juniores, mentre militava nelle file della società Unione Venezia. Con motivi
aggiunti la società reclamante sostanzialmente conferma la richiesta e precisa che il calciatore
Zanon, seppure in età, non avrebbe comunque potuto scontare la squalifica nel campionato juniores
2010/2011 in quanto alla data della gara in oggetto non era ancora iniziato il campionato juniores ed
in quanto l’art 22 comma 6 C.G.S. prevede che, in caso di cambio di società, la sanzione sia
scontata con la prima squadra della nuova società, in deroga al principio della “omogeneità della
competizione”.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Le norme riguardanti l’esecuzione delle sanzioni, contenute nell’art.22 C.G.S., devono essere lette
con gli ordinari criteri ermeneutici e quindi, in ordine logico, dal generale allo speciale. È vero che il
comma 3 prevede che le sanzioni vadano scontate nelle gare della squadra in cui il calciatore militava
allorquando è stato raggiunto dal provvedimento disciplinare; ma è pur vero che il comma 6,
disposizione speciale, prevede che, in deroga al comma 3, il calciatore CHE CAMBIA SOCIETA’ al
termine della stagione sportiva (come nel nostro caso in quanto Zanon passò dalla società Unione
Venezia al S.Paolo Padova) debba scontare la sanzione residua nella prima squadra della nuova
società di appartenenza. L’interpretazione letterale e logica della norma, a cui questo Giudice ritiene di
doversi attenere, porta alla conclusione che il calciatore Zanon doveva scontare la squalifica nella prima
gara di campionato della prima squadra, appunto quella del S.Paolo, e di conseguenza la sua posizione
deve essere considerata irregolare.
Occorre altresì rilevare che la società S.Paolo a sostegno delle proprie controdeduzioni rinviava al
C.U. n.12 della Corte Federale Stagione Sportiva 2003-2004, senza però considerare che il parere
fornito dalla Corte Federale non riguarda il caso di calciatore che abbia cambiato società.
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla società SAN PAOLO PADOVA la punizione sportiva della perdita della gara
col punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.