COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 27/10/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 26 SETTEMBRE 2010 “SETTIMO – BORGOROSSO ARENZANO “
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 27/10/2010
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 26 SETTEMBRE 2010 "SETTIMO – BORGOROSSO ARENZANO "
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società BORGOROSSO ARENZANO;
- rilevato che la società Borgorosso Arenzano non ha preannunciato detto reclamo contravvenendo
così a quanto previsto dall’art. 29 comma 6 lett.b del CGS;
- considerato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso
P.Q.M.
Delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara SETTIMO – BORGOROSSO ARENZANO conclusasi con il
punteggio 2-1;
3) di addebitare la tassa di reclamo.