COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 17/11/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D A.S.D. ATLETICO TRIVENTO – CIVITANOVESE CALCIO DEL 7/11/2010:

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 17/11/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D A.S.D. ATLETICO TRIVENTO – CIVITANOVESE CALCIO DEL 7/11/2010: Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. ATLETICO TRIVENTO S.R.L.; - lette le controdeduzioni della CIVITANOVESE CALCIO, OSSERVA - durante lo svolgimento della gara ATLETICO TRIVENTO - CIVITANOVESE, disputatasi il 7 novembre 2010, il Direttore di Gara, su segnalazione dell'assistente, sanzionava con l'espulsione la condotta del calciatore Rachini Giuseppe, n. 15 della CIVITANOVESE CALCIO; - con comunicato ufficiale n. 55 del 4 novembre 2010 questo Giudice infliggeva al Rachini la sanzione sportiva della squalifica per due gare "per avere rivolto ad un assistente arbitrale frase ingiuriosa"; - con supplemento di referto trasmesso via telefax in pari data il Direttore di Gara comunicava alla segreteria di questo Giudice che il calciatore espulso si identificava nella persona del calciatore Cucco Roberto, n. 5 della CIVITANOVESE CALCIO, effettivo autore della condotta sanzionata; - la segreteria di questo Giudice, trascorsi pochi minuti dalla ricezione del suindicato fax, dava notizia via telefax alla CIVITANOVESE CALCIO della rettifica trasmessa dal Direttore di Gara, chiarendo che la sanzione della squalifica era da intendersi riferita al calciatore Cucco Roberto; - contestualmente la segreteria dava atto di non aver potuto comunicare via telefax con la A.S.D. ATLETICO TRIVENTO S.R.L., e di avere, telefonicamente, resa nota l'intervenuta rettifica a detta società. Con il reclamo la A.S.D. ATLETICO TRIVENTO S.R.L. chiede che alla CIVITANOVESE CALCIO sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per avere fatto partecipare alla gara di cui all'oggetto il calciatore Rachini Giuseppe che non aveva titolo per prendervi parte. A sostegno del reclamo la società deduce: -- che alla data di svolgimento della suindicata gara il predetto calciatore risultava, alla luce delle risultanze del C.U. n. 55 del 4 novembre 2010, squalificato per due gare; -- che qualsiasi modifica intervenuta nelle sanzioni deve essere resa nota con le identiche modalità dell'atto con cui le stesse sono state rese ufficiali. La CIVITANOVESE CALCIO con le proprie controdeduzioni assume di avere schierato in campo il calciatore Rachini Giuseppe proprio in conformità della comunicazione ricevuta dalla segreteria del Giudice Sportivo, e di avere comunque, prima dell'inizio della gara di cui all'oggetto, consegnato al dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. ATLETICO TRIVENTO S.R.L. copia del documento via telefax trasmesso il 4 novembre 2010. Il reclamo è infondato. La CIVITANOVESE CALCIO non ha compiuto alcuna irregolarità. A detta società la segreteria del Giudice Sportivo, a mezzo telefax aveva tempestivamente comunicato l'errore in cui era incorso il Direttore di Gara. Attenendosi a tale ufficiale comunicazione la società aveva fatto partecipare alla gara il calciatore Rachini. 61 L'assunto della società reclamante si fonda su argomentazioni non condivisibili. La A.S.D. ATLETICO TRIVENTO S.R.L. era comunque venuta a conoscenza della intervenuta rettifica sia nello stesso giorno (4 novembre 2010) in cui questa era stata resa nota alla CIVITANOVESE CALCIO, sia prima dell'inizio della gara mediante consegna di copia del relativo comunicato al dirigente accompagnatore. Prescindendo da qualsiasi valutazione in ordine ai principi enunciati nell'art. 1, 1° comma, C.G.S., principi a cui tutte le società devono attenersi nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva, non si comprende come potrebbe infliggersi una sanzione così grave come la perdita della gara ad una società che ha schierato in campo un calciatore che comunque aveva diritto a prendervi parte non essendosi reso responsabile di alcuna condotta sanzionabile. E' lecito chiedersi, a questo punto, quale sarebbe stata la reazione della società reclamante se la CIVITANOVESE CALCIO avesse fatto partecipare alla gara l'autore della condotta sanzionata, cioè il calciatore Cucco Roberto. P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara A.S.D. ATLETICO TRIVENTO S.R.L. - CIVITANOVESE CALCIO conclusasi con il seguente punteggio: 1-1 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società reclamante.
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