COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 dell’ 1/12/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D BORGOROSSO ARENZANO – SANTHIÀ CALCIO GARA DEL 23 OTTOBRE 2010:

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 dell’ 1/12/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D BORGOROSSO ARENZANO – SANTHIÀ CALCIO GARA DEL 23 OTTOBRE 2010: Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società SANTHIÀ CALCIO con il quale si contesta la regolarità della gara per avere alla stessa preso parte un calciatore – Tani Giacomo, nato il 31.1.1989 – che non aveva titolo in quanto non tesserato con la società BORGOROSSO ARENZANO osserva: il reclamo è infondato e va pertanto respinto. L’Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale, su richiesta di questo Giudice, ha comunicato con missiva del 16.11.2010 che il calciatore Tani Giacomo, nato il 31.1.1989, risulta regolarmente tesserato per la società BORGOROSSO ARENZANO dal 17.09.2010. e di conseguenza la posizione del calciatore era assolutamente regolare all’atto della gara. P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo proposto dalla società SANTHIÀ CALCIO; 2) di convalidare il risultato della gara BORGOROSSO ARENZANO – SANTHIÀ CALCIO del 23 ottobre 2010 conclusasi con il punteggio 0-0; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società reclamante.
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