COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°78 del 15/12/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 28/11/2010 SANSEPOLCRO – ORVIETANA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°78 del 15/12/2010
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 28/11/2010 SANSEPOLCRO – ORVIETANA
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. 68 dell’1/12/2010
- Considerato che la società Orvietana, non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla
gara di cui in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo
stesso;
- Visto l’art. 29, comma 6 lett.b), del CGS
78
P.Q.M.
Delibera:
1. Di dichiarare inammissibile il reclamo
2. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Sansepolcro – Orvietana
2-0
3. Di addebitare sul conto della società Orvietana Calcio la tassa di reclamo.