COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°88 del 31/12/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 22 DICEMBRE 2010 MONTEVARCHI – SESTESE CALCIO :
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°88 del 31/12/2010
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 22 DICEMBRE 2010 MONTEVARCHI – SESTESE CALCIO :
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, con cui la società
Sestese chiede che venga comminata la sanzione della perdita della gara alla società
Montevarchi Calcio in quanto, quest’ultima,nella gara in oggetto, non avrebbe provveduto
tempestivamente allo sgombero della neve nonostante l’ultima precipitazione nevosa sulla città di
Montevarchi era riconducibile al 17 dicembre 2010, così come risulta dalla allegata
documentazione in atti;
- letta la memoria difensiva della società Montevarchi calcio in cui si sostiene che la società, a
causa dei fenomeni atmosferici successivi alla nevicata ( pioggia, forte scirocco ed improvvisa
risalita delle temperature) non avrebbe potuto operare lo sgombero della neve dal campo se non
dal giorno della gara stessa;
- considerato il referto arbitrale e la relativa integrazione, richiesta da questo Giudice Sportivo, in
cui si da atto, che da un lato, nessun “intervento era stato posto in essere dalla società
Montevarchi” e che il giorno della gara, nella città di Montevarchi ed il giorno precedente, nelle
zone limitrofe alla citta’, le condizioni si presentavano abbastanza stazionarie e non vi era alcuna
precipitazione nevosa;
- considerato che non viene messo in discussione, neanche dalla società Montevarchi che nelle 48
ore precedenti alla gara vi fossero state precipitazioni nevose come confermato dalla
documentazione offerta dalla società Sestese, dalla integrazione dell’Arbitro e dalla circostanza
che tutte le gare in programma in quella giornata, nelle zone limitrofe, si sono regolarmente
disputate (vedi C.U. n° 86 del 27122010);
- tenuto conto che l’art.60 comma 5 NOIF rinvia al C.U. n°1 lett,O/3 del Comitato Interregionale,
che prevede che le società partecipanti al campionato Serie D e Juniores Nazionale debbono
provvedere allo sgombero della neve caduta fino alle 48 ore precedenti all’inizio della gara;
- considerato che nel caso di specie non può, pertanto, ritenersi sussistere un’ipotesi di forza
maggiore, cioè di impedimento tale da rendere impossibile l’adozione di misure idonee a rendere
praticabile il terreno di gioco;
P.Q.M.
1. Accoglie il reclamo
2. Commina alla Società Montevarchi Calcio la punzione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3
3. Nulla per la tassa di reclamo