COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 16/2/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D FRANCAVILLA CALCIO (BR) – ARS ET LABOR GROTTAGLIE GARA DELL’8 DICEMBRE 2010:

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 16/2/2011 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D FRANCAVILLA CALCIO (BR) – ARS ET LABOR GROTTAGLIE GARA DELL’8 DICEMBRE 2010: Il Giudice Sportivo, letto il reclamo proposto dalla Società ARS ET LABOR GROTTAGLIE osserva in via preliminare di dovere esaminare d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, la questione oggetto del reclamo nonostante la tardività dello stesso (per essere pervenuto oltre il termine dei tre giorni dallo svolgimento della gara) attenendo detta questione alla posizione irregolare di un calciatore (art. 29 commi 7 e 8, C.G.S.). Giova ricordare che il Comitato Interregionale con il C.U. n. 1 ha stabilito che le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno quattro calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età: - 1 nato dall’1.1.1990 in poi; - 2 nati dall’1.1.1991 in poi; - 1 nato dall’1.1.1992 in poi. Ciò detto, risulta dal referto arbitrale relativo alla gara di cui all'oggetto: - che la Società FRANCAVILLA CALCIO ha schierato in campo, sin dall’inizio, sei calciatori "giovani" (Cito classe 1990, Schirinzi classe 1990, Napolitano classe 1990, Ricci classe 1992, Leggiero classe 1992 , Misuraca classe 1993); - che nel corso del primo tempo uno dei predetti calciatori "giovani" (Napolitano classe 1990) veniva espulso; - che, al 21° del secondo tempo, uno dei calciatori "giovani" (Leggiero classe 1992) veniva sostituito con un calciatore "non giovane" (classe 1983). Da quel momento, quindi, la squadra si trovava ad impiegare calciatori "giovani" rientranti nelle seguenti fasce d’età: - 2 calciatori nati dall’1.1.1990 in poi; - 2 calciatori (quelli di classe 92 e 93) nati dall’1.1.1991 in poi. Con la conseguenza di trovarsi con due calciatori di fascia d’età "1.1.1990 in poi" (in numero cioè superiore al limite prescritto), due calciatori di fascia d’età "1.1.1991 in poi", ma senza un calciatore di fascia d’età "1.1.1992 in poi". Ritiene questo Giudice che, a seguito della sostituzione, la Società FRANCAVILLA CALCIO sia incorsa nella violazione del disposto del succitato C.U. n.1. Detto Comunicato stabilisce che, qualora si proceda a sostituzioni, queste debbano essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa fascia di età o ad altra fascia d’età temporalmente successiva. Eccezione al principio su enunciato è il caso delle espulsioni dal campo di "calciatori giovani". Detto evento, secondo quanto espressamente previsto alla lettera C, quarto comma del succitato C.U., non esplica alcuna influenza ai fini in questione, nel senso che anche quando da tali espulsioni consegua la presenza durante la gara di un numero di "calciatori giovani" inferiore ai limiti prescritti, ciò non comporta violazione del succitato C.U.. Una gara deve intendersi cioè regolarmente disputata anche senza la presenza di alcuno dei calciatori giovani per essere stati tutti espulsi. Evidente è la "ratio" della norma. L’espulsione dal campo del calciatore "giovane" è evento non prevedibile al momento dell’inizio della gara e come tale inidoneo ad influire sul limite di partecipazione. La sostituzione, che consiste in un atto volontario, deve effettuarsi nel rispetto dell’obbligo di impiegare quel numero di calciatori "giovani" di cui al succitato C.U. non potendosi rimettere alla discrezionalità delle squadre di influire sui limiti delle fasce d’età da detto C.U. fissati. A nulla rileva che inizialmente la Società FRANCAVILLA CALCIO abbia schierato in campo 1 calciatore "giovane" (classe 90) in più del numero prescritto per quella fascia d’età, imponendo il C.U. succitato l'obbligo del rispetto dei limiti fissati per ciascuna fascia d’età. L'avere la Società FRANCAVILLA CALCIO fatto partecipare alla gara un calciatore che non aveva titolo per prendervi parte comporta per la stessa la punizione sportiva della perdita della gara. P.Q.M - dichiara di infliggere alla Società FRANCAVILLA CALCIO la perdita della gara di cui all'oggetto con il punteggio di 0-3;
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